(testo
storico)
Parte
I
Principi
Art.1
Con il
presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro una Comunità
Economica Europea.
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità , un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli stati che ad essa partecipano.
Art.3
Ai fini
enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle
condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente trattato:
a)
l'abolizione fra gli Stati membri dei
dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle
merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,
b)
l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale
comune nei confronti degli stati terzi,
c)
l'eliminazione fra gli Stati membri
degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei
capitali,
d)
l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,
e)
l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,
f) la
creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata
nel mercato comune,
g)
l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche
economiche degli Stati membri e di
ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,
h) il
ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al
funzionamento del mercato comune,
i) la
creazione di un fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità
di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore
di vita,
j)
l'istituzione di una banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare
l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,
k)
l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli
scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
Art.4
1.
L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da
Ciascuna
istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal
presente trattato.
2. Il
Consiglio e la Commissione sono assistiti da un comitato economico e sociale
che svolge funzioni consultive.
Art.5
Gli
Stati membri adottano tutte le misure
di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni della Comunità . Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei
propri compiti.
Essi si
astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione
degli scopi del presente trattato.
Art.6
1. Gli
Stati membri, in stretta collaborazione
con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche
economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del
presente trattato.
2. Le
istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità
finanziaria interna ed esterna degli Stati
membri.
Art.7
Nel campo
di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalità.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea,
può stabilire, a maggioranza qualificata,
tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.
Art.8
1. Il
mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.
Il periodo transitorio è diviso in tre
tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle
condizioni previste qui di seguito.
2. Per
ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e
condotte insieme.
3. Il
passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che
l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente trattato per
la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le
eccezioni e procedure previste dal trattato stesso, gli impegni siano stati
mantenuti.
Tale
constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che
delibera all'unanimità sulla
relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità
non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato
adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.
Alla fine
del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse
condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità,
la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.
Alla fine
del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione
della Commissione.
4. Nel
termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in
minoranza ovvero, quando la maggioranza
richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione
di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità .
Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio, che
delibera all'unanimità su proposta
della Commissione.
In caso
di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla
richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di
giustizia entro un nuovo termine di un mese.
L'organo
arbitrale designa esso stesso il suo presidente. Esso emette la sua sentenza in
un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di
cui all'ultimo comma del paragrafo 3.
5. La
seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in
virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della
Commissione.
6. Le
disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di
prolungare il periodo transitorio al
di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente trattato.
7. Fatte
salve le eccezioni o deroghe previste dal presente trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il
termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per
l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del
mercato comune.
Parte
II
Fondamenti
della Comunità
Titolo
I
Libera
circolazione delle merci
Art.9
1. La
Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli
scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e
di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa
doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le
disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si
applicano ai prodotti originari degli Stati
membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in
libera pratica negli Stati membri.
Art.10
1. Sono
considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da
paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale stato le formalità
d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di
tali dazi e tasse.
2. La
Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per
l'applicazione dell'art.9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità, di
attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.
Entro la
fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato,
la Commissione determinale disposizioni applicabili, nel traffico tra
Stati membri, alle merci originarie da
un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati
prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di
effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che
abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le
norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e
per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
Art.11
Gli
Stati membri adottano tutte le
disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti,
degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtù del
presente trattato.
Capo I
Unione
doganale
Sezione
I
Abolizione
dei dazi doganali fra gli Stati membri
Art.12
Gli
Stati membri si astengono dall'introdurre
tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di
effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti
commerciali reciproci.
Art.13
1. I dazi
doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante
il periodo transitorio, secondo le
modalità previste dagli articoli 14 e 15.
2. Le
tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra
gli Stati membri, sono progressivamente
abolite ad opera di questi, durante il periodo
transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme
previste dall'art.14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato
paragrafo 2.
Art.14
1. Per
ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è
costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957.
2. Il
ritmo delle riduzioni è determinato come segue:
a)
durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in
vigore del presente trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine
del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato;
b)
durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di
tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera
una terza riduzione un anno dopo;
c) le
riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo
di tali riduzioni è determinato, mediante direttive,
dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
3. Al
momento della prima riduzione, gli Stati
membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale
al dazio di base diminuito del 10 %.
ad ogni
ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi
in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual'è definito dal paragrafo
4, sia diminuito del 10 %, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto
deve essere almeno pari al 5 % del dazio di base. Tuttavia, per i prodotti sui
quali gravi un dazio ancora superiore al 30 %, ogni riduzione deve essere
almeno pari al 10 % del dazio di base.
4. Per
ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si
calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni
effettuate in provenienza dagli altri Stati
membri durante l'anno 1956.
5. I
problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono
regolati mediante direttive del
Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
6. Gli
Stati membri rendono conto alla
Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate
per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione
applicata dai dazi per i singoli prodotti raggiunga:
almeno il
25 % del dazio di base, al termine della prima tappa;
almeno il
50 % del dazio di base, al termine della seconda tappa.
La
Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio,
possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art.13
e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.
7. Le
disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che
delibera all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.
Art.15
1. A
prescindere dalle disposizioni dell'art.14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere
interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti
importati dagli altri Stati membri, e
ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2. Gli
Stati membri si dichiarano disposti a
ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello
previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione
economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione
rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati
membri interessati.
Art.16
Gli
Stati membri aboliscono tra loro, al
più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le
tasse di effetto equivalente.
Art.17
1. Le
disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi
doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in
considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per
quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'art.14, paragrafi 3
e 4. Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10 %
dei dazi di base. Gli Stati membri
possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'art.14.
2. Gli
Stati membri comunicano alla
Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.
3. Gli
Stati membri conservano la facoltà di
sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni
dell'art.95.
4. Quando
la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere
fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo stato
in questione a mantenere tale dazio, sempre che lo stato lo abolisca al più
tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato.
L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato.
Sezione
II
Fissazione
della tariffa doganale comune
Art.18
Gli
Stati membri si dichiarano disposti a
contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli
intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base
di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del
livello generale che sarebbe consentito agli stati stessi dall'istituzione di
una unione doganale tra loro.
Art.19
1. Alle
condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale
comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei
quattro territori doganali compresi nella Comunità.
2. I dazi
considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1 gennaio 1957.
tuttavia,
per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad
esclusione della riduzione temporanea del 10 %. Inoltre, per le voci ove tale
tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio
applicato testé definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10 %.
Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre
il 10 %, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo,
maggiorato del 10 %.
Per
quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco a, i dazi ivi contemplati
sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.
3. I dazi
della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:
a) 3 %
per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco b,
b) 10 %
per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco c,
c) 15 %
per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco d,
d) 25 %
per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco e;
quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio
non superiore al 3 %, tale dazio è portato al 12 % per il calcolo della media
aritmetica.
4.
L'elenco f stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi
delle posizioni 5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente
articolo e all'art.20 costituiscono l'oggetto dell'allegato i del presente
trattato.
Art.20
I dazi
applicabili sui prodotti dell'elenco g sono stabiliti mediante negoziati fra
gli Stati membri. Ogni Stato membro può
aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2 % del valore totale
delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956. La
Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano
intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa. Qualora,
per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti,
il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimità fino al termine della seconda
tappa ed in seguito a maggioranza
qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.
Art.21
1. Le
difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli
19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del
presente trattato, mediante direttive
del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro
la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il
Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia
interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle
norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di
lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.
Art.22
La
Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente
trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale,
contemplati dall'art.17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione
per il calcolo della media aritmetica prevista dall'art.19, paragrafo 1. La
Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.
Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare,
per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata
dall'art.20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo
stesso.
Art.23
1. Ai
fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli
Stati membri modificano le loro tariffe
applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:
a) per le
posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1 gennaio 1957 non
si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa doganale
comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato;
b) negli
altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del
30 % lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1 gennaio 1957 e quello
della tariffa doganale comune;
c) tale
scarto è nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa;
d) per
quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al
termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato
membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente
all'art.20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del
presente paragrafo.
2. Lo
Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art.17, paragrafo
4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di
validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie
che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il
dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo
precedente.
3. La
tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del
periodo transitorio.
Art.24
Per
allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un
ritmo più rapido di quello previsto dall'art.23.
Art.25.
1. Ove la
Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi b, c e d
non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale
approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da
importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su
proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o
senza dazio a favore dello Stato membro interessato.
Tali
contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe
motivo di
temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
2. Per
quanto riguarda i prodotti dell'elenco e come pure quelli dell'elenco g i cui
tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'art.20, terzo
comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a
richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio
ridotto o
senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento
ovvero un
approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare
conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro
interessato.
Questi
contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di
temere trasferimenti di attività a detrimento di altri membri.
3. Per
quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente trattato, la
Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in
parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore
contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempre che non abbiano a
risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
4. La
Commissione procede periodicamente all'esame di contingenti tariffari concessi
in applicazione del presente articolo.
Art.26
La
Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari
difficoltà, a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù
dell'art.23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.
L'autorizzazione
non potrà essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un
insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo stato in questione
più del 5 % del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in
provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano
disponibili i dati statistici.
Art.27
Entro la
fine della prima tappa, gli Stati
membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale.
La Commissione rivolge agli Stati
membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.
Art.28
Qualsiasi
modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è
decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Tuttavia, dopo la fine del periodo
transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può decidere modificazioni o sospensioni non
superiori al 20 % del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi.
Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse
condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.
Art.29
Nell'adempimento
dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione
s'ispira:
a) alla
necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
b) all'evoluzione
delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura di cui
tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle
imprese,
c) alla
necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semi
prodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui
prodotti finiti,
d) alla
necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo
razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità .
Sezione
III
Abolizione
delle restrizioni quantitative tra gli Stati
membri
Art.30
Senza
pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli
Stati membri le restrizioni quantitative
all'importazione nonché qualsiasi
misura di
effetto equivalente.
Art.31
Gli
Stati membri si astengono
dall'introdurre tra loro nuove restrizioni
quantitative
e misure di effetto equivalente.
Tuttavia,
tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione
attuato
in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'organizzazione europea di
cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più
tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi
dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così
notificati sono consolidati fra
gli
Stati membri.
Art.32
Gli
Stati membri si astengono, nei loro
scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure
d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente
trattato.
Tali
contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente
eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.
Art.33
1. Un
anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali
aperti agli altri Stati membri in contingenti
globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.
Alla
stessa data, gli Stati membri aumentano
l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere,
rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20 % del loro
valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli
prodotti è aumentato del 10 % almeno.
Ogni
anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse
proporzioni, rispetto all'anno precedente.
Si opera
il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore
del presente trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.
2.
Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge
il 3 % della produzione nazionale dello stato in questione, un contingente pari
al 3 % almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo
l'entrata in vigore del presente trattato. Il contingente è portato al 4 % dopo
il secondo anno, al 5 % dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro
interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 % almeno.
Qualora
non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni,
determina un contingente adeguato.
3. Alla
fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della
produzione nazionale.
4. Quando
la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto,
durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale
contingente globale non può esser preso in considerazione ai fini del calcolo
del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro
abolisce il contingentamento di tale prodotto.
5. Per i
contingenti che rappresentino più del 20 % della produzione nazionale del
prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 %
prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato
l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 % del valore complessivo dei
contingenti globali.
6. Gli
Stati membri che siano andati oltre
quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato
in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'organizzazione europea di
cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare
l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo
dell'aumento complessivo annuo del 20 % previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo
è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.
7.
Mediante direttive della Commissione
sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a
contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente
trattato.
8.
Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente
di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'art. 32, comma
secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può
modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procede
all'aumento delle percentuali stabilite.
Art.34
1. Sono
vietate per gli Stati membri le
restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto
equivalente.
2. Gli
Stati membri aboliscono, al più tardi
al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e
qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in
vigore del presente trattato.
Art.35
Gli
Stati membri si dichiarano disposti a
eliminare, nei confronti degli altri Stati
membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione
secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti,
quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla
situazione del settore interessato.
La
Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli stati interessati.
Art.36
Le
disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati
i divieti
o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da
motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, , di pubblica
sicurezza,
di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali
o di
preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli
Stati membri.
1. Gli
Stati membri procedono a un progressivo
riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale,
in modo che venga esclusa, alla fine del periodo
transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni
relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo
del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente,
direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli
Stati membri. Tali disposizioni si
applicano altresì ai monopoli di stato delegati.
2. Gli
Stati membri si astengono da qualsiasi
nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da
limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e
delle restrizioni quantitative fra gli Stati
membri.
3. Il
ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle
restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30
a 34 inclusi.
Qualora
un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere
commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia
di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato
realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.
4. Nel
caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è
opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo
garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori
interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle
specializzazioni necessarie.
5.
D'altra parte, gli obblighi degli Stati
membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi
internazionali esistenti.
6. La
Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle
modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al
presente articolo.
Titolo
II
Agricoltura
Art.38
1. Il
mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.
Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e
della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta
connessione con tali prodotti.
2. Salvo
contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per
l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I
prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi
sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.
Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del
trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i
prodotti che devono esser aggiunti a tale elenco.
4. Il
funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono
essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli
Stati membri.
Art.39
1. Le
finalità della politica agricola comune sono:
a)
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso
tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano
d'opera.
b) assicurare
così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
c)
stabilizzare i mercati,
d)
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e)
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2.
Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che
questa può implicare, si dovrà considerare:
a) il
carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale
dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse
regioni agricole,
b) la
necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c) il
fatto che, negli Stati membri,
l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia.
Art.40
1. Gli
Stati membri sviluppano gradatamente la
politica agricola comune durante il periodo
transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.
2. Per
raggiungere gli obiettivi previsti dall'art.39, sarà creata una organizzazione
comune dei mercati agricoli.
a seconda
dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole
comuni in materia di concorrenza,
b) un
coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali
del
mercato,
c) una
organizzazione europea del mercato.
3.
L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può
comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
definiti all'art.39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni
sia alla
produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la
costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione
all'importazione o all'esportazione.
essa deve
limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art.39 e deve escludere
qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità .
un'eventuale
politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di
calcolo uniformi.
4. Per
consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i
suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento
e di garanzia.
Art.41
Per
consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art.39, può essere
in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un
coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione
professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono
comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
b) azioni
comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Art.42
Le
disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura
determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla
procedura di cui all'art.43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi
enunciati nell'art.39.
Il
Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la
protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel
quadro di programmi di sviluppo economico.
Art.43
1. Per
tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione
convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli
Stati membri per procedere al raffronto
delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro
risorse e dei loro bisogni.
2. La
Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1,
dopo aver consultato il comitato economico e sociale, presenta, nel termine di
due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in
merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi
compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme
d'organizzazione comune previste dall'art.40, paragrafo 2, come pure
l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali
proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole
menzionate nel presente titolo. Su proposta della Commissione, previa
consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e
a maggioranza qualificata in
seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni,
senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3.
L'organizzazione comune prevista dall'art.40, paragrafo 2, può essere
sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste
dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando
l'organizzazione comune offra agli Stati
membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una
organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie
equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati,
avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni
necessarie, e
b) quando
tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni
analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4.
Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza
che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione
corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di
trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere
importate dall'esterno della Comunità .
Art.44
1. Nel
corso del periodo transitorio, sempre
che la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni
quantitative tra gli Stati membri sia
suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati
dall'art.39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati
prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti,
in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti
dall'art.45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le
importazioni possono essere:
temporaneamente
sospese o ridotte, ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni
avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in
questione.
nel
secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.
2. I
prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti
fra gli Stati membri al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato, né ostacolare un progressivo
estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in
modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.
3. Non
appena entrato in vigore il presente trattato, il Consiglio, su proposta della
Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di
prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.
Tali
criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato
membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in
riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessità di promuovere il
graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo egli adattamenti e
specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.
la
Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per
tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare
progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.
questi
criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei
primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato.
4. Fino a
quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno
essere fissati dagli Stati membri, a
condizioni d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le
proprie osservazioni.
Una volta
presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli
Stati membri in base ai criteri
stabiliti alle condizioni di cui sopra.
Su
proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese
quando non siano conformi ai criteri così definiti.
5. A
decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora
possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il
Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi
applicati a questi prodotti.
6. Alla
fine del periodo transitorio, si
procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio,
deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'art.148
paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della
politica agricola comune.
Art.45
1.
Inattesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art.40,
paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei
riguardi dei quali esistano in taluni Stati
membri disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo
smercio della loro produzione, e bisogni d'importazione, lo sviluppo degli
scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo
termine tra Stati membri esportatori e
importatori.
Tali
accordi o contratti devono rendere progressivamente a eliminare qualsiasi
discriminazione nella applicazione di tali disposizioni ai differenti
produttori della Comunità .
La
conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima
tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.
2. Per
quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il
volume medio degli scambi fra gli Stati
membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti
l'entrata in vigore del presente trattato, e prevedono un incremento di tale
volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti
commerciali tradizionali.
Per
quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di
esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente di accostano ai
prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.
Tale
ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere
completato al più tardi alla fine del periodo
transitorio.
I prezzi
sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due
precedenti commi.
In caso
di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti
continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in
vigore del presente trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento
dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al
passaggio alla seconda tappa.
Gli
Stati membri faranno appello a tutte le
possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente
in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e
l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.
3. Nella
misura in cui gli Stati membri
necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a
essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di
paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle
importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi
terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari
a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a
tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco
consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.
Art.46
Quando in
uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del
mercato e da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia
pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato
membro, gli Stati membri applicano al
prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista
l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di
compensazione all'entrata, salvo che tale stato non applichi una tassa di
compensazione all'esportazione.
la Commissione
fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire
l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui
determina le condizioni e modalità.
Art.47
Per
quanto attiene alle funzioni che il Comitato Economico e Sociale deve svolgere
in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata
di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del
comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.
Titolo
III
Libera
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo I
I
lavoratori
Art.48
1. La
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al
più tardi al termine del periodo
transitorio.
2. Essa
implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità,
tra i lavoratori degli Stati membri,
per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte
salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di
rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di
spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di
prendere dimora in uno degli Stati
membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
l'occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di
rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul
territorio di uno Stato membro, dopo
aver occupato impiego.
4. Le
disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Art.49
Fin dall'entrata
in vigore del presente trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della
Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la
libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo precedente,
in particolare:
a)
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del
lavoro,
b)
eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche
amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili,
contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza
tra gli Stati membri, il cui
mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei
lavoratori,
c)
abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre
restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in
precedenza tra gli Stati membri, che
impongano ai lavoratori degli altri Stati
membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da
quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
d)
istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di
lavoro e a facilitare l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente
il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e
industrie.
Art.50
Gli
Stati membri favoriscono, nel quadro di
un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Art.51.
Il
Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in
materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della
libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che
consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il
cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni
nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle
prestazioni
sia per il calcolo di queste,
b) il
pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli
Stati membri.
Capo
II
Il
diritto di stabilimento
Art.52.
Nel
quadro delle disposizioni che seguono, le restrizione alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro vengono gradualmente soppresse durante il periodo transitorio.
Tale
graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura
di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
la
libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
società ai sensi dell'art.58, secondo comma, alle condizioni definite dalla
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini,
fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Art.53
Gli
Stati membri non introducono nuove
restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri
Stati membri, fatte salve le
disposizioni contemplate dal presente trattato.
Art.54
1. Entro
la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del
comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la
soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti
all'interno della Comunità . La Commissione sottopone tale proposta al
Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il
programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali
per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di
tale attuazione.
2. Per
realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare
a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una
determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera,
mediante direttive, all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Il
Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù
delle disposizioni che procedono, in particolare:
a)
trattando,
in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento
costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione
e degli scambi,
b)
assicurando
una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine
di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse
attività interessate,
c)
sopprimendo
quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione
interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe ostacolo
alla libertà di stabilimento,
d)
vigilando
a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano
quivi rimanere per intraprendere una attività non salariata, quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste si entrassero in quello stato nel
momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
e)
rendendo
possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio
di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre
che non siano lesi i principi stabiliti dall'art.39, paragrafo 2,
f)
applicando
la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di
stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni
per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato
membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede
principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
g)
coordinando,
nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle
società a mente dell'art.58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto
dei soci come dei terzi,
h)
accertandosi
che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi
dagli Stati membri.
Art.55
Sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto
riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale stato
partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività
dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
Art.56
1. Le
prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime
lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Prima
dello scadere del periodo transitorio,
il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce
direttive per il coordinamento delle
suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Tuttavia,
dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, stabilisce le direttive
per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano
nel campo regolamentare o amministrativo.
Art.57
1. Al
fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste,
il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione
dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati
e altri titoli.
2. In
ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della
scadenza del periodo transitorio, le
direttive intese al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati
membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di
queste.
Per le
materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni
legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare
la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti
richiesti nei singoli Stati membri per
l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è
necessaria l'unanimità.
Negli
altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità
durante la prima tappa e a maggioranza
qualificata in seguito.
3. Per
quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la
graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle
condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli stati membri.
Art.58
Le
società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi
la sede sociale, l'amministrazione centrale e il centro d'attività principale
all'interno della Comunità , sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza
degli Stati membri.
Per
società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi
comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal
diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono
scopi di lucro.
Capo
III
I
servizi
Art.59
Nel quadro
delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei
cittadini degli Stati membri stabiliti
in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
il
Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni
del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e
stabiliti all'interno della Comunità.
Art.60
Ai sensi
del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e
delle persone.
i servizi
comprendono in particolare:
a)
attività di carattere industriale,
b)
attività di carattere commerciale,
c)
attività artigiane,
d) le
attività delle libere professioni.
Senza
pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il
prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo
temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse
condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
1. La
libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle
disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La
liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.
Art.62
Gli
Stati membri non introducono nuove
restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la
prestazione dei servizi, al momento
dell'entrata
in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di
quest'ultimo.
Art.63
1. Entro
la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Comitato Economico e Sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la
soppressione della restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative
alla libera prestazione dei servizi.
La
Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio
della prima tappa.
Il
programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e
le tappe della loro liberalizzazione.
2. Per
attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per
realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato
Economico e Sociale e della Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità
fino al termine della prima tappa, e a maggioranza
qualificata in seguito.
3. Nelle
proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in genere considerati
con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di
produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi
di merci.
Art.64
Gli
Stati membri si dichiarano disposti a
procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella
obbligatoria in virtù delle direttive
stabilite in applicazione dell'art.63, paragrafo 2, quando ciò sia loro
consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore
interessato.
La
Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Art.65
fIno a
quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi, ciascuno degli Stati membri le
applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di
servizi contemplati dall'art.59, primo comma.
Art.66
Le
disposizioni degli articoli da 55 e 58 inclusi sono applicabili alla materia
regolata dal presente capo.
Capo
IV
I
capitali
Art.67
1. Gli
Stati membri sopprimono gradatamente
fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al
buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali
appartenenti a persone residenti negli Stati
membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla
nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei
capitali.
2.I
pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi
restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.
Art.68
1. Gli
Stati membri accordano con la maggiore
liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le
autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie
dopo l'entrata in vigore del presente trattato.
2. Quando
uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità
alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato
dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'art.22 del protocollo sullo statuto della banca europea per gli investimenti.
Art.69
Il
Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il
comitato monetario di cui all'art.105, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni
dell'art.67.
Art.70
1. Per
quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le
misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo,
il Consiglio stabilisce all'unanimità
delle direttive, procurando di
raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
2.
Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta
di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducono le
persone residenti in uno degli Stati
membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della
Comunità , quali sono previste dall'art.67, allo scopo di eludere le norme
regolamentari di uno degli Stati membri
nei riguardi dei paesi terzi, questo stato può previa consultazione degli altri
Stati membri e della Commissione,
adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.
se il
Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei
capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma
precedente, esso può decidere, a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, che lo stato interessato deve
modificare o sopprimere tali misure.
Art.71.
Gli
Stati membri procurano di non
introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio
pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali
movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.
Essi si
dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali
previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito
dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia
dei pagamenti.
La
Commissione, previa consultazione del comitato monetario, può rivolgere agli
Stati membri raccomandazioni al
riguardo.
Art.72.
Gli
Stati membri comunicano alla Commissione
i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di
cui sono a conoscenza. La
Commissione
può rivolgere agli Stati membri i
pareri che essa giudica opportuni in materia.
Art.73.
1.
Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del
mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa
consultazione
del comitato monetario, autorizza tale stato ad adottare nel campo dei
movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce
le
condizioni e le modalità.
L'autorizzazione
può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.
2.
Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente
le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione
del
carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli
Stati membri ne devono essere informati
al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal
caso, la Commissione, previa consultazione del comitato monetario, può decidere
che lo stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui
trattasi.
Titolo
IV
I
trasporti
Art.74.
Gli
Stati membri perseguono gli obiettivi
del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo,
nel quadro di una politica comune dei trasporti.
1. Ai
fini dell'applicazione dell'art.74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei
trasporti, il Consiglio deliberando all'unanimità
fino al termine della seconda tappa e a maggioranza
qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa
consultazione del comitato economico e sociale e dell'Assemblea:
a) norme
comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di
uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di
uno o più Stati membri,
b) le
condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in
uno Stato membro,
c) ogni
altra utile disposizione.
2. Le
disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite
durante il periodo transitorio.
3. In
deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi
del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare
il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono
stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità,
avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico
determinato dall'instaurazione del mercato comune.
Art.76.
Fino a
che non siano emanate le disposizioni di cui all'art.75, paragrafo 1, e salvo
accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o
indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che
disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente trattato.
Art.77.
Sono
compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù
inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Art.78.
Qualsiasi
misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del
presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Art.79.
1. Entro
e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico
interno della Comunità , le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da
parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le
stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese
d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il
paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in
applicazione dell'art.75, paragrafo 1.
3. Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente
trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato
Economico e Sociale , una
regolamentazione
intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può
prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle
istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata
dal paragrafo 1 e ad assicurare l'intero beneficio agli utenti.
4. La
Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i
casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato
ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della
regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Art.80.
1. A
decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro
di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di
prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di
protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo
quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La
Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i
prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una
parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle
necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano
gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di
tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver
consultato tutti gli Stati membri
interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il
divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Art.81.
Le tasse
o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un
vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello
ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate
dal
passaggio stesso.
Gli
Stati membri procurano di ridurre
progressivamente le spese in questione.
La
Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art.82.
Le
disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella
repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a
compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania
all'economia di talune regioni della repubblica federale che risentono di tale
divisione.
Art.83.
Presso la
Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti
designati dai governi degli Stati
membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni
qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della
sezione dei trasporti del Comitato Economico e Sociale .
Art.84.
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su
strada e per vie navigabili.
2. Il
Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con
quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la
navigazione marittima e aerea.
Parte
III
Politica
della Comunità
Titolo
I
Norme
comuni
Capo I
Regole
di concorrenza
Sezione
I
Regole
applicabili alle imprese
Art.85
1. Sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in
particolare quelli consistenti nel:
a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,
b) limitare
o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
c)
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d)
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi
uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
1. Gli
accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di
pieno diritto.
3.
Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate
inapplicabili:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b)
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art.86
È
incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali
pratiche abusive possono consistere in particolare:
a)
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od
altre condizioni di transazione non eque,
b) nel
limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori,
c)
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza,
d) nel
subordinare la conclusione di contratti alla accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Art.87.
Nel
termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio,
con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea
stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini
dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.
Tali
disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato,
sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione dell'Assemblea.
2. Le
disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a)
garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e
all'art.86, comminando ammende e penalità di mora,
b)
determinare le modalità di applicazione dell'art.85, paragrafo 3, avendo
riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel
contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
c)
precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di
applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,
d)
definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
e)
definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le
disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del
presente articolo, dall'altra.
Art.88
Fino al
momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione
dell'articolo 87, le autorità degli Stati
membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in
conformità del diritto nazionale interno
e delle
disposizioni dell'art.85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art.86.
Art.89
1. Senza
pregiudizio dell'art.88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila
perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa
istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con
le autorità competenti degli Stati
membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione
ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione,
propone i mezzi atti a porvi termine.
2.
Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata
l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale
decisione e autorizzare gli Stati
membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni
e modalità, per rimediare alla situazione.
Art.90
1. Gli
Stati membri non emanano né mantengono,
nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.
2. Le
imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità .
3. La
Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo
rivolgendo, ove occorra, agli Stati
membri, opportune direttive o
decisioni.
Sezione
II
Pratiche
di dumping
Art.91
1.
Qualora, durante il periodo transitorio,
la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro
interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno
del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di
tali pratiche per porvi termine.
Quando le
pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro
che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce
le condizioni e le modalità.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
Sezione
III
Aiuti
concessi dagli stati
Art.92
1. Salvo
deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune,
nella misura in cui indicano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono
compatibili con il mercato comune:
a) gli
aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali,
c) gli
aiuti concessi all'economia di determinate regioni della repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione,
b) gli
aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro,
c) gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali
esistenti alla data del 1/a gennaio 1957 in quanto determinati soltanto
dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle
stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte
salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale
comune nei confronti dei paesi terzi,
d) le
altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.
Art.93
1. La
Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi
stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno stato, o mediante
fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art.92,
oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo stato
interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora
lo stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito,
la Commissione o qualsiasi altro stato interessato può adire direttamente la
Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. a richiesta di uno Stato
membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle
disposizioni dell'art.92 o ai regolamenti
di cui all'art.94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello stato
interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia,
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta,
la Commissione delibera.
3. Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.92, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Art.94
Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini
dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni
per l'applicazione dell'art.93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che
sono dispensate da tale procedura.
Capo
II
Disposizioni
fiscali
Art.95
Nessuno
Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia
natura, superiori a
quelle
applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre,
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a
proteggere indirettamente altre produzioni.
gli
Stati membri aboliscono o modificano,
non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che
precedono.
Art.96
I
prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni
interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o
indirettamente.
Art.97
Gli
Stati membri che riscuotono l'imposta
sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata
possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti
importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla
fissazione di aliquote medie per
prodotto
o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli
articoli 95 e 96.
Qualora
le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi
suindicati, la Commissione rivolge a tale stato le direttive o decisioni del caso.
Art.98
Per
quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari,
dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare
esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle
importazioni provenienti dagli
Stati membri, soltanto qualora le misure
progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal
Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
Art.99.
La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.
La
Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimità, fatte salve le disposizioni
degli articoli 100 e 101.
Capo
III
Ravvicinamento
delle legislazioni
Art.100
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, stabilisce direttive
volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza sull'instaurazione
o sul funzionamento del mercato comune.
L'Assemblea
e il Comitato Economico e Sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni
legislative.
Art.101
Qualora
la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni
legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza
sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere
eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se
attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la
distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della
Commissione, le direttive all'uopo
necessarie, deliberando all'unanimità
durante la prima tappa e a maggioranza
qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni
altra opportuna misura prevista dal presente trattato.
Art.102
1. Quando
vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi
dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la
Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli stati interessati le
misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo
stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma
alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli
altri Stati membri, nell'applicazione
dell'art.101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale
distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della
Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono
applicabili le disposizioni dell'art.101.
Titolo
II
Politica
economica
Capo I
Politica
di congiuntura
Art.103
1. Gli
Stati membri considerano la loro
politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si
consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in
funzione delle circostanze.
2. Senza
pregiudizio delle altre procedure previste dal presente trattato, il Consiglio,
su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle
modalità d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le
procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di
difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
Capo
II
La
bilancia dei pagamenti
Art.104
Ogni
Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio
della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria
moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la
stabilità del livello dei prezzi.
Art.105
1. Allo
scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.104, gli
Stati membri coordinano le loro
politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i
servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari
centrali.
la
Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale
collaborazione.
2. Per
promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la
misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un comitato
monetario a carattere consultivo, con il compito di:
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.
Art.106
1.
Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella
valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i
pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i
trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione
delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli
Stati membri in applicazione del
presente trattato.
gli
Stati membri si dichiarano disposti a
procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal
comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro
situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro
bilancia dei pagamenti.
2. Nella
misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono
limitati unicamente da restrizioni su relativi pagamenti, sono per analogia
applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le
disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni
quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione
dei capitali.
3. Gli
Stati membri s'impegnano a non
introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi
alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del
presente trattato.
la
graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente
alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempre che non sia
disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o del capo relativo alla
libera circolazione dei capitali.
4. Ove
necessario, gli Stati membri si accordano
sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e
trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere
pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.
Art.107
1. Ogni
Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come
un problema d'interesse comune.
2.
Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio
che non risponda agli obiettivi di cui all'art.104 e alteri gravemente le condizioni
di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del comitato monetario,
può autorizzare altri Stati membri ad
adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui
essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale
azione.
Art.108
1. In
caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della
bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare
di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione
della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un
esame della situazione dello stato in questione e dell'azione che questo ha
intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art.104,
facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le
misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello stato interessato.
Se
l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla
Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di
difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa
consultazione del comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del
caso.
La
Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della
sua evoluzione.
2.
Deliberando a maggioranza qualificata,
il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il
concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a)
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli
Stati membri possono ricorrere,
b) misure
necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà
mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi,
c)
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
Inoltre,
durante il periodo transitorio, il
concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi
doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle
importazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere
l'accordo degli stati che adotterebbero tali misure.
3. Quando
il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato
dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate
risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo stato che si trova in
difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le
condizioni e le modalità.
Tale
autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata.
Art.109
1. In
caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga
immediatamente una decisione ai sensi dell'art.108, paragrafo 2, lo Stato
membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure
di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento
possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La
Commissione e gli altri Stati membri
devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al
momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio
il concorso reciproco a termini dell'art.108.
Su parere
della Commissione e previa consultazione del comitato monetario, il Consiglio
può, deliberando a maggioranza
qualificata, decidere che lo stato interessato debba modificare, sospendere
o abolire le suddette misure di salvaguardia.
Capo
III
Politica
commerciale
Art.110
Con
l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo
sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle
restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere
doganali.
La
politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la
soppressione dei dazi fra gli Stati
membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle
imprese di tali stati.
Art.111
Senza
pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni
seguenti:
1. Gli
Stati membri procedono al coordinamento
dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le
condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di
commercio estero. La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla
procedura da applicare durante il periodo
transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione
della politica commerciale.
2. La
Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati
tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune. Il Consiglio autorizza
la Commissione ad aprire i negoziati. la Commissione conduce tali negoziati in
consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla
in tale compito e nel quadro delle direttive
che il Consiglio può impartirle.
3.
Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo,
il Consiglio delibera all'unanimità,
durante le due prime tappe, ed alla maggioranza
qualificata in seguito.
4. Gli
Stati membri, in consultazione con la
Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad
adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata
in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.
5. Gli
Stati membri si prefiggono come
obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei
confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato
possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso. Se
gli Stati membri procedono
all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti
dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad
applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.
Art.112
1. Senza
pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati
membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di
aiuti concessi dagli Stati membri alle
esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del
termine del periodo transitorio,
nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le
imprese della Comunità .
Su
proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni
che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di
effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le
imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte
indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro
in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli
oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
Art.113
1. Dopo
lo spirare del periodo transitorio,
la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per
quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi
tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la
politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da
adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni.
2. Ai
fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione
sottopone delle proposte al Consiglio.
3.
Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta
raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali
negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato
speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro
delle direttive che il Consiglio può
impartirle.
4.
Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il
Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Art.114
Gli accordi
di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della
Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.
Art.115
Per
assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli
Stati membri conformemente al presente
trattato non sia impedita
da
deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse
provochino difficoltà economiche in uno o più stati, la Commissione raccomanda
i metodi con i quali gli altri Stati
membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione
autorizza gli Stati membri ad adottare
le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.
in caso
d'urgenza e durante il periodo
transitorio, gli Stati membri
possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri
Stati membri e alla Commissione, che
può decidere se devono modificarle o
sopprimerle.
In ordine
di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengono conto
della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della
tariffa doganale comune.
Art.116
Per tutte
le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli
Stati membri, a decorrere dalla fine
del periodo transitorio, condurranno
unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a
carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata,
proposte relative alla portata ed all'attuazione di tale azione comune.
Durante
il periodo transitorio, gli
Stati membri si consultano per
concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento
uniforme.
Titolo
III
Politica
sociale
Capo I
Disposizioni
sociali
Art.117
Gli
Stati membri convengono sulla necessità
di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera
che consenta la loro parificazione del progresso.
Gli
Stati membri ritengono che una tale
evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente
trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
Art.118
Senza
pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, e conformemente
agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere
una stretta collaborazione tra gli Stati
membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:
q L'occupazione,
q Il diritto al lavoro e le condizioni
di lavoro,
q La formazione e il perfezionamento
professionale,
q La sicurezza sociale,
q La protezione contro gli infortuni e
le malattie professionali,
q L'igiene del lavoro,
q Il diritto sindacale e le trattative
collettive tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal
fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano
nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di
formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il
Comitato Economico e Sociale .
Art.119
Ciascuno
Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene,
l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per
retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o
trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al
lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità
di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la
retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in
base a una stessa unità di misura,
b) che la
retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto
di lavoro uguale.
Art.120
Gli
Stati membri si adoperano a mantenere
l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.
Art.121
Il Consiglio,
con deliberazione unanime, previa consultazione del comitato
economico
e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti
l'attuazione
di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
Art.122
La
Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo
speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità .
l'Assemblea
può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
Capo
II
Il
fondo sociale europeo
Art.123
Per
migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato
comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel
quadro delle disposizioni seguenti, un fondo sociale europeo che avrà il
compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione
e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.
Art.124
L'amministrazione
del fondo spetta alla Commissione.
in tale
compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro
della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art.125
1. A
richiesta di uno Stato membro, il fondo, nel quadro della regolamentazione
prevista dall'art.127, copre il 50% delle spese destinate da tale stato o da un
organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del trattato:
a) ad assicurare
ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante:
La
rieducazione professionale,
Le
indennità di nuova sistemazione,
b)
concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso
temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa
verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di
retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.
2. Il
contributo del fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato
alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati
soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi
almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati
rieducati.
Il
contributo alle indennità di nuova sistemazione è subordinato alla condizione
che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio
all'interno della Comunità ed abbiano trovano nella nuova residenza, da almeno
sei mesi, un'occupazione produttiva.
Il
contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di
un'impresa è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che i
lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da
almeno sei mesi,
b) che il
governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato
dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo
finanziamento, e
c) che la
Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di
riconversione.
Art.126
Allo
scadere del periodo transitorio, il
Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato
Economico e Sociale e dell'Assemblea, può:
a) a maggioranza qualificata, disporre che
non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'art.125,
b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti
che possono essere affidati al fondo, nel quadro del suo mandato, quale è
definito dall'art.123.
Art.127
Su
proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato Economico e
Sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie
all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare
le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del
fondo a norma dell'art.125, come pure le modalità relative alle categorie
d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'art.125,
paragrafo 1-b).
Art.128
Su
proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e
sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una
politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo
armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.
Titolo
IV
La
Banca Europea per gli Investimenti
Art.129
È
costituita una banca europea per gli investimenti, con personalità
giuridica. sono membri della banca
europea per gli investimenti gli Stati
membri.
lo
statuto della banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo allegato al presente trattato.
Art.130
La banca
europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al
mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza
scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità .
A tal
fine facilita, mediante la concessione di prestiti a garanzie, senza perseguire
scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori
dell'economia:
a)
progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
b)
progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la
creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato
comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente
assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
c)
progetti d'interesse comune per più Stati
membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere
completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli
Stati membri.
Parte
IV
Associazione
dei paesi e territori d'oltremare
Art.131
Gli
Stati membri convengono di associare
alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio,
la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi
e territori, qui di seguito chiamati - paesi e territori -, sono enumerati
nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente trattato.
Scopo
dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e
territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la
Comunità nel suo insieme.
Conformemente
ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve
in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi
paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo
economico, sociale e culturale che essi attendono.
Art.132
L'associazione
persegue gli obiettivi seguenti:
1. Gli
Stati membri applicano ai loro scambi
commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in
virtù del presente trattato.
2.
Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli
Stati membri e gli altri paesi e
territori il regime che applica allo stato europeo con il quale mantiene
relazioni particolari.
3. Gli
Stati membri contribuiscono agli
investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4. Per
gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle
aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le
persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5. Nelle
relazioni fra gli Stati membri e i
paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è
regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle
procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base
non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù
dell'art.136.
Art.133
1. Le
importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro
ingresso
negli Stati membri, dell'eliminazione
totale dei dazi doganali che
interviene
progressivamente fra gli Stati membri
conformemente alle disposizioni del presente trattato.
2.
All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle
importazioni dagli Stati membri e dagli
altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi, conformemente alle
disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.
3.
Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che
rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro
industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare
il loro bilancio.
I dazi di
cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello
di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato
membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente trattato sono
applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto di
provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese
o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla
Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.
4. Il
paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli
obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato una tariffa doganale non
discriminatoria.
5.
L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei
paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto,
una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai
diversi Stati membri.
Art.134
Se il
livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla
loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni
dell'art.133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a
detrimento di uno degli Stati membri,
questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio
a questa sistemazione.
Art.135
Fatte
salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e
l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e
territori negli Stati membri e dei
lavoratori degli Stati membri nei paesi
e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.
Art.136
Per un
primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale trattato, stabilisce
le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la
Comunità.
Prima
dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio,
deliberando all'unanimità,
stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi
iscritti nel presente trattato, le disposizioni che dovranno essere previste
per un nuovo periodo.
Parte
V
Titolo
I
Disposizioni
istituzionali
Capo I
Le
istituzioni
Sezione
I
L'Assemblea
Art.137
L'Assemblea,
composta di rappresentanti dei popoli degli stati riuniti nella Comunità,
esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal
presente trattato.
Art.138
1. L'Assemblea
è formata di delegati che i parlamenti sono richiesti di designare fra i propri
membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il
numero dei delegati è fissato come segue:
3. L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli stati membri.
Il
Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà
l'adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Art.139
L'Assemblea
tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di
ottobre.
L'Assemblea
può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Art.140
L'Assemblea
designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte
le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima,
essere uditi a loro richiesta.
La
Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono
presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.
Il
Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce
nel suo regolamento interno.
Art.141
Salvo
contrarie disposizioni del presente trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi
espressi.
Il regolamento interno fissa il numero
legale.
Art.142
L'Assemblea
stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti
dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto
regolamento.
Art.143
L’Assemblea,
in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le
è sottoposta dalla Commissione.
Art.144
L'Assemblea,
cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non
può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni
dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la
mozione di censura è approvata a maggioranza
di due terzi dei voti espressi e a maggioranza
dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono
abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli
affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente
all'art.158.
Sezione
II
Il
Consiglio
Art.145
Per
assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle
condizioni da questo previste, il Consiglio:
q provvede al coordinamento delle
politiche economiche generali degli stati membri,
q dispone di un potere di decisione.
Art.146
Il
Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.
La
presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata
di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.
Art.147
Il
Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di
questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Art.148
1. Salvo
contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio
sono valide se approvate a maggioranza
dei membri che lo compongono.
2. Per le
deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la
seguente ponderazione:
le
deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
3. Le
astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle
deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Art.149
Quando,
in virtù delle disposizioni del presente trattato, un atto del Consiglio sia
stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto
che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione
unanime. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può
modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata
consultata in merito alla proposta.
Art.150
In caso
di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo
degli altri membri.
Art.151
Il
Consiglio stabilisce il proprio regolamento
interno.
Il regolamento può prevedere la
costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e
la competenza di tale comitato.
Art.152
Il
Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso
ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli
tutte le proposte del caso.
Art.153
Il
Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati
previsti dal presente trattato.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei
membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali
e del cancelliere della corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le
indennità sostitutive di retribuzione.
Sezione
III
La
Commissione
Art.155
Al fine
di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità
, la Commissione:
Art.156
La
Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della
sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.
Art.157
1. La
Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza
generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero
dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono
essere membri della Commissione.
La
Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno
stesso stato.
2. I
membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell'interesse generale della Comunità .
Nell'adempimento
dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo
né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il
carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare
tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione
nell'esecuzione del loro compito.
I membri
della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività
professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono
l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in
particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare,
dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione
degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della
Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle
condizioni previste dall'art.160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Art.158
I membri
della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli
Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Art.159
A parte i
rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione
cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato
è sostituito per la restante la durata del suo mandato. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può
decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo il
caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'art.160, i membri della Commissione
restano in carica fino a quando non sia si provveduto alla loro sostituzione.
Art.160
Qualsiasi
membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può
essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del
Consiglio o della Commissione.
In tal
caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua
sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata.
La Corte
di giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su
istanza del Consiglio o della Commissione.
Art.161
Il
presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri
di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina
dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il
caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della
Commissione.
In caso
di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti
per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.
Art.162
Il
Consiglio o la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono
di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
La
Commissione stabilisce il proprio regolamento
interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei
propri servizi, alle condizioni previste dal presente trattato. Essa provvede
alla pubblicazione del regolamento.
Art.163
Le
deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'art.157.
La
Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero di membri
stabilito nel suo regolamento
interno.
Sezione
IV
La
Corte di giustizia
Art.164
La Corte
di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione del presente trattato.
Art.165
La Corte
di giustizia è composta di sette giudici.
La Corte
di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo
ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque
giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o
di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte
di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli
affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione
della Comunità , e così pure quando deve pronunciarsi su questioni
pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art.177.
Ove ciò
sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei
giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e
all'art.167, secondo comma.
Art.166
La Corte
di giustizia è assistita da due avvocati generali.
L'avvocato
generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, su assoluta imparzialità e
in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte
di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione,
quale è definita dall'art.164.
Ove ciò
sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero
degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art.167, terzo
comma.
I giudici
e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie
di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei
rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano
giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei
anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre
anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda
alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è
soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre
anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato
generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo
periodo di tre anni, è designato a sorte.
I giudici
e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici
designano tra loro, per tre anni, il presidente della corte di giustizia. Il
suo mandato è rinnovabile.
Art.168
La Corte
di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La
Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato
al riguardo, dopo aver posto lo stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni.
Qualora
lo stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Art.170
Ciascuno
degli Stati membri può adire la Corte
di giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato
membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una
pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del
presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La
Commissione emette un parere motivato dopo che gli stati interessati siano
stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni
scritte e orali.
Qualora
la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di
giustizia.
Art.171
Quando la
Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale
stato è
tenuto a prenderei provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia importa.
Art.172
I regolamenti stabiliti dal Consiglio in
virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di
giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le
sanzioni previste nei regolamenti
stessi.
Art.173
La Corte
di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e
della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è
competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno
Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi
persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur
apparendo come un regolamento o una
decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente o
individualmente.
I ricorsi
previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a
decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art.174
Se il
ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto
impugnato. Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti,
la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere
considerati come definitivi.
Art.175
Qualora,
in violazione del presente trattato, il Consiglio la Commissione si astengano
dal pronunciarsi, gli Stati membri e le
altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare
tale violazione. il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa
sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di
due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso
può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o
giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi
precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere
omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o
un parere.
Art.176
L'istituzione
da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata
contraria al presente trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non
pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art.215,
secondo comma.
La Corte
di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a)
sull'interpretazione del presente trattato,
b) sulla
validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della
Comunità ,
c)
sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del
Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando
una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli
Stati membri, tale giurisdizione può,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo
punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi
alla Corte di giustizia.
Art.178
La Corte
di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui all'art.215, secondo comma.
Art.179
La Corte
di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità
e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto
o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Art.180
La Corte
di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle
controversie in materia di:
a)
esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della
banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della banca
dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art.169,
b)
deliberazioni del Consiglio dei governatori della banca. Ciascuno stato membro,
la Commissione e il Consiglio di amministrazione della banca possono proporre
un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art.173, c)deliberazioni
del Consiglio di amministrazione della banca. I ricorsi avverso tali
deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art.173,
soltanto dagli Stati membri o dalla
Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art.21,
paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della banca.
Art.181
La Corte
di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dalla Comunità o per conto di questa.
Art.182
La Corte
di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del
presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un
compromesso.
Art.183
Fatte salve
le competenze attribuite alla Corte di giustizia del presente trattato, le
controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo,
sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Art.184
Nell'eventualità
di una controversia che metta in causa un regolamento
del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare
del termine previsto dall'art.173, terzo comma, valersi dei motivi previsti
dall'art.173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia
l'inapplicabilità del regolamento
stesso.
Art.185
I ricorsi
proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la
corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Art.186
La Corte
di giustizia negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti
provvisori necessari.
Art.187
Le
sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate
dall'art.192.
Art.188
Lo statuto
della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. La Corte di
giustizia stabilisce il proprio regolamento
di procedura. Tale regolamento è
sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
capo
II
Disposizioni
comuni a più istituzioni
Art.189
Per
l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente
trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti direttive,
prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La
decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa
designati.
Le
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art.190
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono
motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente
richiesti in esecuzione del presente trattato.
Art.191
I regolamenti sono pubblicati nella
gazzetta ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi
stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono
notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale
notificazione.
Art.192
Le decisioni
del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non
siano gli stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello stato sul cui
territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola
verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il
governo di ciascuno degli Stati membri
designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte
tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo
la legislazione nazionale.
L'esecuzione
forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di
giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi
è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Capo
III
Il
comitato economico e sociale
Art.193
È
istituito un Comitato Economico e Sociale , a carattere consultivo.
Il
comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita
economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori,
lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli
interessi generali.
Art.194
Il numero
dei membri del comitato è fissato come segue:
I membri
del comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è
rinnovabile.
I membri
del comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da
alcun mandato imperativo.
Art.195
1. Ogni
Stato membro, per la nomina dei membri del comitato, invia al Consiglio un
elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi
attribuiti ai propri cittadini.
La
composizione del comitato deve tener conto della necessità di assicurare una
rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio
consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni
europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati
all'attività della Comunità .
Art.196
Il
comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per
una durata di due anni.
Esso
stabilisce il proprio regolamento interno
e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
Art.197
Il
comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori
contemplati dal presente trattato.
Il
comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione
per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste
dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.
L'attività
delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del
comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate
indipendentemente dal comitato.
Presso il
comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sotto comitati incaricati di
elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da
sottoporre alle deliberazioni del comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità
di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate
e dei sotto comitati.
Art.198
Il
Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il comitato nei casi previsti
dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in
cui lo ritengano opportuno.
Quando lo
reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al comitato, per la
presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto
dell'assenza di parere.
Il parere
del comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al
Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Titolo
II
Disposizioni
finanziarie
Art.199
Tutte le
entrate e le spese della Comunità , ivi comprese quelle relative al fondo
sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio
finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Nel
bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
Art.200
1. Le
entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi
finanziari degli Stati membri,
stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
2.
Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati
membri destinati a far fronte alle spese del fondo sociale europeo sono
stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
3. I
criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Art.201
La
Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli
Stati membri di cui all'art.200
potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate
provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di
questa ultima.
A tal
fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità,
dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le
disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive
norme costituzionali.
Art.202
Le spese
iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio
finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art.209.
Alle
condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art.209, i crediti, che
non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine
dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere
riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti
sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda
della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra,
in conformità del regolamento
stabilito in esecuzione dell'art.209.
Le spese
dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della corte di giustizia
sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime
speciale per determinate spese comuni.
Art.203
1.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1/a gennaio e si chiuse al 31 dicembre.
2.
Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle
proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto
preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni
divergenti.
La
Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio
non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni
qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta
la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
3. Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette
successivamente all'Assemblea.
Il
progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31
ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea
ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.
4.
Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio,
l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo
parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente
stabilito.
Qualora,
entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di
bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in
proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni
interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.
5. Ai
fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al fondo sociale
europeo, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente
ponderazione:
Le deliberazioni
si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.
Art.204
Se,
all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato,
le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo
un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art.209, nel limite di un
dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che
tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione
crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in
preparazione.
Il
Consiglio, con deliberazione a maggioranza
qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo,
sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Gli
Stati membri versano ogni mese, a
titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati
nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione
del presente articolo.
Art.205
La Commissione
cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione
dell'art.209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti
stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari
secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno
del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni
fissate dal regolamento stabilito in
esecuzione dell'art.209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a
capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Art.206
I conti
relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati
da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno
affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità,
fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di
controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un
periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata.
La
verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo
scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese
e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun
esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la
compongono.
Ogni anno
la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio
trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione
della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio
finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità .
Il
Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la
sua decisione all'Assemblea.
Art.207
Il
bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle
disposizioni del regolamento
adottato in esecuzione dell'art.209. I
contributi finanziari previsti dall'art.200, paragrafo 1, sono messi a
disposizione della Comunità dagli Stati
membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le
tesorerie degli Stati membri o presso
organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi
depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il
valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilità
di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di
accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato. Il regolamento adottato in esecuzione
dell'art.209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni
finanziarie relative al fondo sociale europeo.
Art.208
La
Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella
moneta di uno di questi stati gli averi che essa detiene nella moneta di un
altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli
scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per
quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi
disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione
comunica con i singoli Stati membri per
il tramite dell'autorità da esso designata. Nell'esecuzione delle operazioni
finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato
oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Art.209
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione:
a)
stabilisce i regolamenti finanziari
che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed
esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti,
b) fissa
le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione
della Commissione,
c)
determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli
ordinatori e contabili.
Parte
VI
Disposizioni
generali e finali
Art.210
La
Comunità ha personalità giuridica.
Art.211
In
ciascuno degli Stati membri, la
Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche
dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare
beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata
dalla Commissione.
Art.212
il
Consiglio, deliberando all'unanimità,
stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle
altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime
applicabile agli altri agenti della Comunità . A decorrere dalla fine del
quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, lo statuto
e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni
interessate.
Art.213
Per
l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le
informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle
condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente
trattato.
Art.214
I membri
delle istituzioni della Comunità , i membri dei comitati, e parimenti i
funzionari e agenti della Comunità , sono tenuti, anche dopo la cessazione
dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano
protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle
imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro
costi.
Art.215
La
responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al
contratto in causa. In materia di responsabilità extra contrattuale, la
Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti
degli Stati membri, i danni cagionati
dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La
responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata
dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro
applicabile.
Art.216
La sede
delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli
Stati membri.
Art.217
Il regime
linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle
disposizioni previste nel regolamento
della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Art.218
La Comunità
gode, sui territori degli Stati membri,
delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle
condizioni definite da un protocollo separato.
Art.219
Gli
Stati membri s'impegnano a non
sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del
presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal
trattato stesso.
Art.220
Gli
Stati membri avvieranno fra loro, per
quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: la
tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle
condizioni accordate da ciascuno stato ai propri cittadini, l'eliminazione
della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, il reciproco
riconoscimento delle società a mente dell'art.58, comma secondo, il
mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da
un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a
legislazioni nazionali diverse, la semplificazione delle formalità cui sono
sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle
decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Art.221
Fatta
salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli
Stati membri, nel termine di tre anni
dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano la disciplina nazionale
nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri
Stati membri al capitale delle società
a mente dell'art.58.
Art.222
Il
presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri.
Art.223
1. Le
disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a)
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria
sicurezza,
b) ogni
Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione
o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono
alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Nel
corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il
Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si
applicano le disposizioni del paragrafo 1-b).
3. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.
Art.224
Gli
Stati membri si consultano al fine di
prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il
funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato
membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni
interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte
agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Art.225
Quando
delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per
effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la
Commissione esamina con lo stato interessato le condizioni alle quali tali
misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o
qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove
ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati
dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
Art.226
1.
Durante il periodo transitorio, in
caso di difficoltà gravi in settore dell'attività economica e che siano
suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano
determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno
Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di
salvaguardia che consentano il ristabilire la situazione e di adattare il
settore interessato all'economia del mercato comune.
2. A
richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza,
stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie,
precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
3. Le
misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle
norme del presente trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per
raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure
dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il
funzionamento del mercato comune.
Art.227
1. Il
presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla repubblica francese,
alla repubblica federale di Germania, alla repubblica italiana, al granducato
del Lussemburgo e al regno dei Paesi Bassi.
2. Per
quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le
disposizioni e particolari e generali del presente trattato riguardanti:
sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente trattato e in particolare dall'art.226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.
3. I
paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del
presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di
associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.
4. Le
disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno
Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
Art.228
1. Quando
le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra
la Comunità e uno o più stati ovvero una organizzazione internazionale, tali
accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze
riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal
Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente
trattato. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare
preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità
dell'accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la
Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in
vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art.236.
2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
Art.229
La
Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni
Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e il commercio. La Commissione assicura inoltre i
collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
Art.230
La
Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
Art.231
La
Comunità attua con l'organizzazione europea di cooperazione economica una
stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.
Art.232
1. Le
disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per
quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme
sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e
dell'acciaio.
2. Le
disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato
che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.
Art.233
Le
disposizioni del presente trattato non ostano alla esistenza e al
perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come
pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli
obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del
presente trattato.
Art.234
Le
disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi
derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del
trattato stesso, tra uno o più Stati
membri da una parte e uno o più stati terzi dall'altra. Nella misura in
cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo stato o gli
Stati membri interessati ricorrono a
tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli
Stati membri si forniranno reciproca
assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea
di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli
Stati membri tengono conto del fatto
che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante
dell'instaurazione o della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente
connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a
favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di
tutti gli altri Stati membri.
Art.235
Quando
un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento
del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente
trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio,
deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le
disposizioni del caso.
Art.236
Il
governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al
Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Qualora il Consiglio,
dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprime
parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri, questa è
convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune
accordo gli emendamenti da apportare al presente trattato. Gli emendamenti
entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive.
Art.237
Ogni
Stato membro europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso
invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della
Commissione, si pronuncia all'unanimità.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente trattato, da questa
determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo stato richiedente. Tale accordo
è sottoposto a ratifica da tutti gli stati contraenti conformemente alle loro
rispettive norme costituzionali.
La
Comunità può concludere con uno stato terzo, una unione di stati o una
organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione
caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune o da
procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione
dell'Assemblea.
Qualora
tali accordi importino degli emendamenti al presente trattato, questi ultimi
devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista
dall'art.236.
Art.239
I
protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato, ne costituiscono
parte integrante.
Art.240
Il
presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Art.241
Il
Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del trattato.
Art.242
il
Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato Economico e
Sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
Art.243
L'Assemblea
si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione
del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed
elaborare il suo regolamento
interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta
dal decano.
Art.244
La Corte
di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La
prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse
modalità seguite per i membri. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine
di tre mesi dalla sua entrata in funzione. La Corte di giustizia non può essere
adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a
contare dalla stessa data. Fin dalla nomina, il presidente della Corte di
giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente
trattato.
Art.245
La
Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal
presente trattato dal momento della nomina dei suoi membri. Non appena entrata
in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti
necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della
Comunità.
Art.246
1.Il
primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del
trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae
al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del
trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino
all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli stati membri versano
alla Comunità della anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei
contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.
3. Fino a
quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti della Comunità , di cui all'art.212, ciascuna istituzione
provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti
di durata limitata. Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le
questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli
impieghi.
Disposizioni
finali
Art.247
Il
presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente
alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il governo della repubblica italiana. Il presente trattato
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito
dello strumento di ratifica da parte dello stato firmatario che procederà per
ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di
quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del
trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data
del deposito stesso.
Art.248
Il
presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua
italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti
ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della repubblica
italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei
governi degli altri stati firmatari.
In fede
di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato.